Art. 19.
(Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero telefonico unico nazionale).

      1. La conduzione di veicoli a motore in dotazione alle Forze di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di servizio rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Ai veicoli in dotazione alle Forze di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato con apposito decreto del Ministro dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali autoveicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione e automobilistiche e dal pedaggio autostradale.
      3. Gli apparati radiotrasmittenti dei servizi di polizia locale sono esentati dal

 

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pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.
      4. Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida, previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, riferite alla guida dei veicoli appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di servizio di cui al comma 1 del presente articolo.
      5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e individuato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali ed è disciplinato il suo utilizzo.