1. La conduzione di veicoli a motore in dotazione alle Forze di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di servizio rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai veicoli in dotazione alle Forze di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato con apposito decreto del Ministro dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali autoveicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione e automobilistiche e dal pedaggio autostradale.
3. Gli apparati radiotrasmittenti dei servizi di polizia locale sono esentati dal